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Mutuo non pagato: cosa succede se non si paga la rata?

31/10/2023

La firma di un contratto di mutuo con la Banca comporta un piano di rate mensili per la restituzione del debito che, per svariate ragioni, può capitare non venga rispettato.

Cosa succede se si resta indietro con i versamenti delle rate del mutuo? La banca può prendere diversi provvedimenti, molto dipende dalla casistica e dall’entità del ritardo accumulato, che vanno dall’applicazione di interessi di mora (che aumentano il tasso d’interesse concordato dal 2% al 4% per ogni rata non pagata), all’iscrizione del cliente al SIC (registro sui prestiti ottenuti dai cittadini inadempienti, che può rendere difficile ottenere ulteriore credito), fino ad arrivare al pignoramento dell’immobile gravato da ipoteca.

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Come comportarsi in caso di difficoltà nel pagamento

Avvisare la Banca circa le proprie difficoltà è il miglior compromesso possibile: questa vi potrà supportare nel trovare una soluzione adeguata, cercando di tutelare in primis i vostri interessi. In situazioni di instabilità economica, infatti, è possibile rinegoziare il mutuo e modificare così alcuni elementi del contratto originario, come ad esempio la durata del mutuo o il tipo di tasso, senza dover richiedere l’intervento di un notaio. Un’altra possibilità è la sospensione temporanea dei pagamenti, pensata per aiutare i clienti a superare i momenti di difficoltà.

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Le conseguenze per il debitore in caso di mutuo non pagato

La morosità può essere di diverse tipologie:

  • mancato pagamento anche di una sola rata;
  • ritardo di oltre 180 giorni dalla scadenza nel pagamento, anche di una sola rata;
  • ritardo, tra 30 e 180 giorni dalla scadenza, nel pagamento delle rate per più di sette volte, anche non consecutive.

Nel caso di rate di mutuo non pagate le conseguenze sono ben definite. La Banca, infatti, per tutelarsi seguirà un iter così scandito che, solo nei casi più gravi, terminerà con la risoluzione del contratto di mutuo:

  • Applicazione di una mora: in caso di mancato o ritardato pagamento di una rata, il mutuatario sarà tenuto a pagare gli interessi di mora per risarcire la propria Banca del danno subito. I tassi di mora, in linea generale, comportano una maggiorazione dei tassi di interesse già pattuiti con l’Istituto di Credito, che varia dal 2 al 4% per ogni rata non pagata. La formula standard per il calcolo degli interessi è la seguente: interessi di mora = giorni di ritardo X rata X tasso di mora / 36500.
  • Iscrizione del nominativo del debitore non pagante al SIC, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito dal CRIF in cui sono raccolti i dati sui finanziamenti richiesti da privati, cittadini o imprese. Essere inseriti all’interno del SIC comporta una reale difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti da Banche e Finanziarie, anche solo per richiedere prestiti dalle cifre contenute. L’iscrizione, però, non ha carattere irreversibile: sarà sufficiente regolarizzare i pagamenti con la propria Banca, la quale si farà carico di procedere con l’aggiornamento del database, che avverrà entro limiti di tempo stabiliti in base alla tipologia dell’inadempienza.
  • Pignoramento dell’immobile su cui grava l’ipoteca, che può sfociare nella messa all’asta dell’immobilestesso: con il nuovo decreto sui mutui, però, l’esproprio della casa diviene sempre più difficile. Infatti, prima di procedere, le Banche dovranno attendere il mancato pagamento di 18 rate mensili. Nel caso di una fidejussione, in presenza di una parte terza a garanzia del mutuo, la Banca procederà con la sua riscossione: il garante, quindi, dovrà pagare personalmente per il debitore inadempiente.

 

 

 

L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche di tutte le tipologie di mutuo fare riferimento alle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto a Consumatori disponibili anche presso le filiali della banca.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla normale istruttoria da parte della banca. Il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente per oggetto un bene immobile residenziale.