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Come compilare un assegno e verificarne la validità

15/10/2019

L’assegno bancario è uno strumento di pagamento col quale il traente (chi lo emette) ordina alla propria banca, di pagare al beneficiario (chi lo riceve) la somma indicata. Fisicamente l’assegno è un modulo cartaceo da compilare e che fa parte di un blocchetto che ne contiene dieci.

Affinché un assegno sia valido è necessario:

  • essere titolari di un conto corrente;
  • avere sottoscritto una “convenzione d’assegno” con la quale la banca autorizza ad emettere assegni;
  • avere una sufficiente disponibilità di denaro sul proprio conto (in caso contrario si parla di assegno scoperto).

L’assegno è “pagabile a vista” cioè alla presentazione dello stesso presso la banca di riferimento:

  • entro 8 giorni, se l’assegno è stato emesso “su piazza” e cioè nello stesso Comune dove deve essere pagato
  • entro 15 giorni “fuori piazza” e cioè se la richiesta di pagamento avviene in un Comune diverso da quello dell’emissione dell’assegno.

La mancanza o l’insufficienza sul conto corrente della somma necessaria al pagamento di un assegno presentato all’incasso, rappresenta un illecito amministrativo che può essere sanzionato col pagamento di una penale. Nei casi più gravi, invece, si procede al protesto, un atto pubblico emesso dal Prefetto che nel concreto svaluta la reputazione creditizia dell’interessato.

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Come compilare un assegno

La procedura di compilazione di un assegno è molto semplice e richiede pochi passaggi.

  • In alto a sinistra riportare il luogo e la data di emissione.
  • In alto a destra inserire la somma in cifre, indicando i centesimi e separandoli con una virgola. Scrivere, ad esempio: 872,00 se la somma è intera, 872,45 se vi sono i centesimi.
  • Al di sotto riportare la somma in lettere, indicando i centesimi in cifre e separandoli con una barra rovesciata. In riferimento all’esempio precedente: ottocentosettantadue/00 ovvero ottocentosettantadue/45.
  • Nella parte centrale apporre il nome del beneficiario.
  • In fondo a destra riportare la firma di chi lo emette; tale firma è stata precedentemente deposita presso la banca.

Ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro, il D.L. 21 novembre 2007, n. 231 ha reso obbligatoria la clausola “non trasferibile” (già stampata sull’assegno). Tale dicitura impedisce che il beneficiario ceda a terzi l’assegno, obbligandolo ad incassarlo personalmente.

È possibile comunque richiedere alla banca un blocchetto di assegni “trasferibili” e cioè che non presentino la dicitura “non trasferibile”, pagando un’imposta di 1,50 euro per ciascun modulo. In tal caso è possibile emettere assegni con somme entro un determinato importo stabilito di volta in volta dalla normativa.

Il beneficiario che riceve questo assegno può cederlo a un terzo soggetto tramite la “girata” (ossia il trasferimento dell’assegno bancario). Come si “gira” un assegno? Apponendo sul retro la propria firma e il nome di chi lo riceve.

Come scoprire se un assegno è valido

Una volta ricevuto un assegno è necessario accertarsi che sia valido. Affinché l’assegno sia valido, è utile verificare che:

    • sia compilato in tutte le sue parti;
    • la data sia effettivamente quella di emissione l’assegno riporti la dicitura “non trasferibile”
    • non presenti cancellature, correzioni o alterazioni (potrebbero essere segni di una possibile falsificazione).

Verificare la validità di un assegno quando lo si riceve è indispensabile perché la banca ha il diritto di rifiutare il pagamento di un assegno se questo non è compilato in tutte le sue parti.

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L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

 

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